L’art.18-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, consente di anticipare all’anno scolastico-calendario annuale 2018/2019, l’applicazione della procedura semplificata delineata dall’articolo 3-bis del decreto, n. 73, del 7 giugno 2017 (convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119) nelle regioni presso le quali come il Veneto sia istituita un’anagrafe vaccinale.
In base quanto citato, nuovi iscritti a ciascuno dei gradi d’istruzione del nostro istituto, (infanzia- primaria- secondaria di primo grado) non erano tenuti a presentare, al momento dell’iscrizione, la documentazione prevista dall’articolo 3 del su citato decreto- legge n. 73 in quanto l’adempimento vaccinale viene accerto dall’ULSS competente.
Si ricorda tuttavia ai genitori dei nuovi iscritti, che sanno di non essere in regola con gli adempimenti vaccinali, di ottemperare presentando la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta all’Azienda sanitaria locale entro il 10 di luglio 2018 come già evidenziato nella domanda d’iscrizione.
Si evidenzia che per i bambini iscritti alle scuole dell’infanzia, il mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale entro l’inizio dell’anno scolastico costituisce impedimento all’accesso e quindi alla frequenza della scuola dell’infanzia.
Per gli alunni della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado (sino a 16 anni), l’obbligo vaccinale non costituisce requisito d’accesso, ma i genitori inadempienti vanno incontro ad una multa da 100 a 500 euro.